La norma specifica le regole di sicurezza per nuovi ascensori accessibili alle sole merci con trazione, a trasmissione positiva o idraulica, permanentemente installati e utilizzati solamente dagli utenti (vedere punto 3.57), che servono piani di sbarco fissi e permanenti, con supporto del carico composto da una singola area di trasporto del carico, progettati per il trasporto di sole merci, che si muovono lungo un percorso fisso, per mezzo di guide rigide e inclinate a non più di 15° dal verticale, con velocità nominale che non supera 1 m/s.
Questo documento riguarda gli ascensori accessibili a sole merci con carico nominale che supera i 300 kg e non intesi per il trasporto di persone.